Ammessi anche i professionisti solo per gli immobili detenuti a uso privato ma non per gli studi in cui esercitano l’attività.
Le persone fisiche hanno diritto al superbonus indipendentemente dalla tipologia dell’immobile, ad esclusione delle case che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Si parla, quindi, di abitazioni anche secondarie, uffici, negozi o capannoni, purché siano sempre di contribuenti al di fuori dell’ambito imprenditoriale o professionale.
Agevolati anche:
i nudi proprietari degli immobili;
i titolari di un diritto reale di godimento (come l’usufrutto o il diritto di abitazione);
i titolari di un diritto reale di godimento (l’inquilino o il comodatario);
i titolari di una concessione demaniale;
il familiare convivente del possessore o detentore che ha sostenuto la sua parte delle spese per i lavori nell’immobile, purché la convivenza esista al momento in cui vengono sostenute tali spese.
Nel caso in cui ci siano su uno stesso immobile più aventi diritto alla detrazione, il limite massimo di spesa resta univoco e va suddiviso.