• Dom. Apr 28th, 2024

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Decreto approvato dal governo, le nuove misure in vigore dal 7 al 30 aprile

Le misure previste dal decreto per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio settimanale disponibile.

Scuola aperture in zona rossa dall’infanzia alla prima media

Gli studenti fino alla prima media torneranno fra i banchi dal prossimo 7 aprile, in tutta Italia. Nella bozza si legge che” lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, cioè la prima media.

La misura non puo’ essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni”.

E sempre in fascia rossa prosegue la didattica a distanza per i ragazzi del secondo e terzo anno delle medie e per quelli della scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto riguarda invece le zone gialle e arancioni è prevista la didattica totalmente in presenza per gli studenti della seconda e terza media.

In queste aree è prevista invece l’adozione di forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, con la scuola in presenza assicurata per “almeno il 50%, e fino a un massimo del 75%” della popolazione studentesca; gli altri faranno lezione a distanza.

Visite ad amici e parenti

Fino al 30 aprile nelle zone rosse non è permesso andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà consentito nel prossimo weekend, sabato santo, Pasqua e Pasquetta, quando tutta Italia sarà in rosso.

Questa possibilità è prevista invece in zona arancione, ma solo una volta al giorno e sempre in non più di due persone, all’interno del proprio Comune di residenza.

Scudo penale per medici e infermieri vaccinatori

Nel decreto è stato introdotto il cosiddetto scudo penale. In pratica la punibilità dei medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid, è esclusa “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”.

Il testo interviene sugli articoli 589 e 590, cioè l’omicidio colposo e lesioni personali colpose.

Obbligo vaccinale per i medici

Nel testo è stato inserito l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La vaccinazione non è obbligatoria o può essere omessa o differita, si legge nella bozza, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.