ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER BREVI SOGGIORNI
– villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna (inclusi quelli con attività mista)
– colonie marine e montane
– affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connessi alle aziende agricole, chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze e cottage senza servizi di pulizia.
Nell’elenco sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale.
Credito d’imposta anche se l’albergo non fa lo sconto
Il credito d’imposta vacanze è fruibile unicamente “per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast”.
Esclusivamente tramite l’utilizzo del codice univoco (o del relativo QR code) rilasciato in fase di accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione, come di seguito precisato.
Il credito non può essere utilizzato per effettuare pagamenti attraverso l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, anche non residenti, diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
La circolare 18 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che se il bonus non si usa non si può avere il rimborso, ma se l’albergo non lo accetta spetta comunque il credito d’imposta del 20 per cento del totale a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.
In ogni caso il bonus non può superare la spesa di 500 euro e può essere usato solo presso una struttura.
Così se una famiglia di tre persone spende 400 euro, il bonus cui ha diritto è pari a 400 euro, di cui 320 euro come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Se invece si spendono 600 euro, si potrà utilizzare l’intero bonus di 500 euro, 400 euro sotto forma di sconto e 100 euro come credito d’imposta.
Questo meccanismo è valido comunque, per cui, chiarisce l’Agenzia, se l’albergo non accetta il bonus, si ha comunque diritto alla quota del 20 per cento del credito d’imposta, a fronte della fattura intestata a chi ha richiesto di utilizzare il bonus.
Come usare il bonus vacanze
Il bonus è usufruibile fino al 31 dicembre 2020 ed è spendibile una sola volta nel periodo indicato.
Per richiederlo, occorre installare l’applicazione IO, resa disponibile da PagoPa.
Una volta effettuato l’accesso all’app mediante l’identità digitale Spid o la Carta d’identità elettronica (Cie 3.0).
Sarà possibile richiedere fino al 31 dicembre 2020 il bonus dopo aver verificato di averne i requisiti, cioè una Dichiarazione sostitutiva unica – Dsu – in corso di validità, da cui risulti un Isee inferiore a 40 mila euro.
Se avrà diritto al bonus, otterrà un codice univoco (e relativo QR-code) da mostrare al titolare della struttura per l’applicazione dello sconto.