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Bonus vacanze, anche per pagare la spiaggia e se l’albergo non fa lo sconto

FASE 3, APERTURA SPIAGGE. SPIAGGIA PRIVATA, LIDO SABBIADORO, LOCALITA' CAPITOLO DI MONOPOLI. DISTANZIAMENTO OMBRELLONI LETTINI

Bonus vacanze, credito d’imposta anche se l’albergo non fa lo sconto

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuove precisazioni sull’utilizzo del bonus vacanze fino a 500 euro scattato il 1° luglio

Bonus vacanze, le condizioni per usarlo per affittare il lettino in spiaggia

Il bonus vacanze può essere utilizzato anche per affittare il lettino in spiaggia o un ombrellone.

Il servizio rientra tra quelli accessori offerti dalle imprese turistico ricettive italiane

Con la circolare n. 18/E del 3 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sul bonus vacanze.

Che secondo quanto ha riportato il ministro dell’innovazione digitale Paola Pisano in un tweet, è già stato erogato 306.523 volte (per un controvalore economico di oltre 140 milioni di euro) e speso da 5.432 famiglie.

Bonus vacanze anche per pagare la spiaggia

Tra i chiarimenti, l’inclusione dei servizi accessori nel bonus.

In pratica, il tax credit vacanze può essere utilizzato anche per pagare i servizi balneari come ombrelloni e sdraio, a patto che facciano parte di un pacchetto incluso nella fattura emessa da un unico fornitore, cioè dalla struttura scelta per trascorrere le vacanze.

In pratica, il bonus è spendibile se il titolare dell’albergo include nella fattura anche quei servizi.

Riporta la circolare dell’Agenzia delle Entrate:

“Ad esempio, nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da ALFA, è possibile includere, ai fini del Credito d’imposta Vacanze, i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di BETA solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da ALFA”.

Bonus vacanze, le strutture ammesse

Il comma 1 dell’art. 176 del Decreto Rilancio stabilisce, inoltre, che per avere diritto al bonus, i servizi dovranno essere offerti in ambito nazionale:

dalle imprese turistico ricettive;dagli agriturismi;dai bed &breakfast

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei titoli prescritti dalle norme nazionali o regionali per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma.

A titolo indicativo e non esaustivo, tali attività sono riconducibili alla sezione 55 di cui ai codici ATECO, ad esempio:

55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

– alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande):55.20