Colf e badanti, ecco a chi spetta il bonus per il lavoro domestico
L’indennizzo di 500 euro mensili per aprile e maggio, erogato in una tranche, compatibile con reddito e pensione di cittadinanza, ma non cumulabile con le altre prestazioni per l’emergenza Covid
L’indennità per colf e badanti non è compatibile con le prestazioni legate all’emergenza Covid-19 introdotte dai decreti Cura Italia (n.18 del 17 marzo 2020) e Rilancio (n.34 del 19 maggio 2020.)
Ma si può cumulare con le misure di sostegno alla povertà fino ad un massimo di 500 euro:
chi beneficia del Reddito o Pensione di cittadinanza, può avere riconosciuta l’indennità come forma di integrazione fino al raggiungimento del tetto complessivo di 500 euro mensili.
Il chiarimento è contenuto nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Inps:
dal 25 maggio è attivo il servizio per la presentazione delle domande per ottenere l’indennità destinata ai lavoratori domestici di importo pari a 500 euro per ciascun mese, riferita ad aprile e maggio, che sarà erogata in un’unica soluzione.
L’indennità verrà erogata in base alla domanda che può essere presentata attraverso il nuovo portale Inps o rivolgendosi ai patronati.
Chi può chiedere l’indennità
L’indennità è destinata ai lavoratori domestici, non conviventi con il datore di lavoro, in possesso dei seguenti requisiti:
bisogna avere, alla data del 23 febbraio 2020, almeno un contratto di lavoro domestico attivo validamente iscritto presso la gestione datori di lavoro domestico dell’Inps;
i contratti di lavoro devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata rifiutata da Inps, per non possesso dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico.
Inoltre la durata complessiva dell’orario di lavoro, prevista dall’insieme dei contratti di lavoro attivi alla data del 23 febbraio 2020, deve essere superiore a 10 ore settimanali;
questa durata deve risultare dalle comunicazioni inviate a Inps dal datore di lavoro entro la predetta data.
Altro vincolo: i lavoratori domestici non devono essere titolari di pensione ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.
né essere titolari di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato – fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente .