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Cosa cambia dal 4 maggio: i chiarimenti del governo.

FASE 2

Dagli «affetti stabili» agli spostamenti tra regioni, i chiarimenti del GovernoPalazzo Chigi chiarisce i dubbi sul decreto che entra in vigore lunedì.

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Coronavirus, ecco chi sono congiunti che si possono incontrare

La domanda aveva cominciato a rimbalzare non appena il 26 aprile era stato approvato il Dpcm per avviare la fase 2 dell’emergenza Covid-19:

cosa si deve intendere per «congiunto» la cui visita sarà tra quelle consentite a partire da lunedì 4 maggio, giorno di entrata in vigore del decreto (già pubblicato in Gazzetta ufficiale)?

La risposta arriva dalle “faq” pubblicate sul sito di Palazzo Chigi per chiarire i punti più controversi.

Chiarimenti anche sulla possibilità di andare nelle seconde case e sugli spostamenti interregionali che saranno possibili solo per comprovate ragioni di lavoro, assoluta urgenza e salute.

Ecco le risposte fornite dal governo alle domande più frequenti.

SPOSTAMENTI

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità.

È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

In occasione di questi incontri devono essere rispettati:

il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano:

i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado

(come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto.

Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia.

O comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto.

Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite.

La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

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Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro presso il domicilio/abitazione/residenza, come consentito dal dPCM 26 aprile 2020, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano:

comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.

Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione

(come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

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L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo Dpcm, restano chiuse.

Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi.

A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria.

In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività.

Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.